Come sindacato impegnato nelle attività volte a far riconoscere i giusti diritti ai lavoratori del comparto forestale , riteniamo necessario precisare che il tempo scorre ma i risultati scarseggiano.. a tal proposito , come già abbiamo affermato in pubbliche ed istituzionali sedi , riteniamo che il comparto idraulico forestale calabrese è ormai ad un bivio , bisogna imboccare una strada giusta e definitiva per porre fine ad una precarietà trentennale e pertanto è ormai necessario chiudere questa fase con la riforma del settore forestale varando un ente pubblico non economico dando il giusto riconoscimento agli operai forestali con un contratto pubblico ed è altrettanto necessario ma soprattutto OBBLIGATORIO definire le questione al quanto ambigua del servizio regionale di sorveglianza idraulica che pagato dal dipartimento lavori pubblici è gestito dall'AFOR Calabria.... a tal proposito abbiamo fatto presente alle istituzioni regionali in diverse occasioni di confronto e con carta scritta quanto ormai sia necessario porre fine a questa anomalia tutta calabrese collocando il servizio di sorveglianza idraulica presso il proprio ente di appartenenza che è l'Autorità di Bacino Regionale al fine di mettere in atto la tanto acclarata e professata attività di prevenzione del rischio idrogeologico in una regione come la Calabria che di questa attività prevenzione e di queste risorse professionali in forza alla sorveglianza idraulica ne ha bisogno come il pane quotidiano per iniziare a dare i risultati di cui il territorio ha bisogno dunque per la messa in sicurezza dello stesso..
La mole di informazioni raccolte dalla sorveglianza idraulica deve rappresentare una risorsa ed essere utilizzata fattivamente per giungere ad una messa in sicurezza del territorio e tutto questo a nostro pensare deve avvenire dando le giuste capacità professionali e di compentenza all'ente che è naturalmente preposto
alla gestione di un servizio importante come la Sorveglianza Idraulica .......
Ci sono le risorse ed i fondi comunitari che offrono la possibilità di chiudere definitivamente questa vicenda di vergognoso precariato per un servizio pubblico , essenziale , ininterrompibile quale è la sorveglianza idraulica calabrese, applichiamo questi fondi e portiamo il servizio di sorveglianza idraulica presso l'autorità di bacino come già avvenuto in tutte le regioni d'Italia.
Come sindacato abbiamo auspicato questo, speriamo sinceramente e ci aspettiamo che anche le altre sigle sindacali confederali e non si spendano in questo senso .
La Segreteria Regionale Snaf - Fna Calabria
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Cari lavoratori , il post che pubblichiamo, rappresentano in modo chiaro come lo snaf abbia diritto ad essere ammesso a godere dei diritti sindacali previsti dalla legge e di cui ogni sigla confederale e autonoma come lo snaf ha diritto ad usufruire.. di seguito pubblichiamo il comunicato del segretario generale nazionale di FNA - CONFSAL e la relativa sentenza emessa dal tribunale di SASSARI che deve essere applicata in ogni regione d'italia ....
02/09/2009 - SENTENZA TRIBUNALE SASSARI DEL 10 LUGLIO 2009
S.N.A.F. SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI Sindacato di settore della F.N.A-Conf.S.a.l. Segreteria Nazionale Roma, 3 settembre 2009 A tutte le sedi Oggetto: sentenza Tribunale Sassari del 10 luglio 2009 Sono lieto di comunicarVi che il Tribunale di Sassari, con la Sentenza del 10 luglio 2009, ha riformato il Decreto n.1745/03, emesso a nostro danno dal medesimo Tribunale prima dell’ammissione alla contrattazione del C.I.R.L. 2000/2003, in quanto riteneva che lo S.N.A.F. non potesse usufruire delle prerogative sindacali perché non firmatario del C.C.N.L. 1996/1999 degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria. Lo stesso Tribunale, con la medesima sentenza, ha dato ragione allo S.N.A.F. e condannato l’Ente Foreste ad attribuire i permessi sindacali secondo quanto previsto dall’art.42 del D.lgs. n.165/01, così come avviene in tutti gli altri comparti del P.I., nonchè ad assegnarci un locale per l’espletamento dell’attività sindacale nella Sede del Servizio territoriale di Sassari del medesimo Ente o nelle vicinanze. Anche con la predetta sentenza è stato sancito, così come sostenuto dallo S.N.A.F. sin dal 1999, che anche negli Enti Forestali pubblici le OO.SS. in possesso della rappresentatività minima del 5% sono ammesse di diritto, quanto meno, alla contrattazione del C.I.R.L. del comparto Forestale, anche se non hanno sottoscritto il C.C.N.L. degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, in conseguenza, hanno diritto alle prerogative sindacali, ai sensi della legislazione nazionale applicabile anche ai rapporti sindacali tra gli Enti Forestali non economici e le OO.SS. rappresentative. Il predetto principio, confermato dalla predetta sentenza, che non prevede affatto la sottoscrizione del C.C.N.L. per essere ammessi alla contrattazione collettiva del C.I.R..L., come invece sostengono gli Enti Forestali delle altre Regioni e le sigle FLAI, FAI e UILA, è estendibile anche alle altre strutture Regionali S.N.A.F. se in possesso della minima rappresentatività del 5% dei dipendenti sindacalizzati. Con la predetta sentenza i ricorsi vinti dallo S.N.A.F. tra decreti e sentenza ammontano a 10 (Decreti nn. 3/1998; 14/2004, 5/2005, 10/2006 e 3/2009 – Sent. nn 1773/03; 2/2004; 2016/2007, 2588/2008 e 10 luglio 2009). La predetta sentenza conferma, altresì, il diritto dello S.N.A.F. di ottenere il risarcimento pecuniario dei danni cagionati dall’Ente Foreste della Sardegna per essersi opposto contro legge, nell’arco di nove anni, all’applicazione dell’art.42 del Decreto legislativo n.165/01 e all’art. 27 della L. n.300/1970, danni che ammontano a circa 850 mila Euro, il cui ricorso sarà depositato agli inizi del prossimo mese di agosto. Pertanto, inseriamo nel sito F.N.A. la citata sentenza perché gli operai forestali sappiano che lo S.N.A.F. è ostacolato dagli Enti forestali e dalle altre sigle, in quanto è impegnato contro le discriminazioni che gli stessi operai subiscono con l’applicazione del C.C.N.L. sottoscritto dalla FLAI, FAI e UILA. E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. All.1
Il Segretario Nazionale Cosimo Nesci
S.N.A.F. SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO FORESTALI Sindacato di settore della F.N.A-Conf.S.a.l. Segreteria Nazionale Roma, 3 settembre 2009 A tutte le sedi Oggetto: sentenza Tribunale Sassari del 10 luglio 2009 Sono lieto di comunicarVi che il Tribunale di Sassari, con la Sentenza del 10 luglio 2009, ha riformato il Decreto n.1745/03, emesso a nostro danno dal medesimo Tribunale prima dell’ammissione alla contrattazione del C.I.R.L. 2000/2003, in quanto riteneva che lo S.N.A.F. non potesse usufruire delle prerogative sindacali perché non firmatario del C.C.N.L. 1996/1999 degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria. Lo stesso Tribunale, con la medesima sentenza, ha dato ragione allo S.N.A.F. e condannato l’Ente Foreste ad attribuire i permessi sindacali secondo quanto previsto dall’art.42 del D.lgs. n.165/01, così come avviene in tutti gli altri comparti del P.I., nonchè ad assegnarci un locale per l’espletamento dell’attività sindacale nella Sede del Servizio territoriale di Sassari del medesimo Ente o nelle vicinanze. Anche con la predetta sentenza è stato sancito, così come sostenuto dallo S.N.A.F. sin dal 1999, che anche negli Enti Forestali pubblici le OO.SS. in possesso della rappresentatività minima del 5% sono ammesse di diritto, quanto meno, alla contrattazione del C.I.R.L. del comparto Forestale, anche se non hanno sottoscritto il C.C.N.L. degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale e idraulico agraria e, in conseguenza, hanno diritto alle prerogative sindacali, ai sensi della legislazione nazionale applicabile anche ai rapporti sindacali tra gli Enti Forestali non economici e le OO.SS. rappresentative. Il predetto principio, confermato dalla predetta sentenza, che non prevede affatto la sottoscrizione del C.C.N.L. per essere ammessi alla contrattazione collettiva del C.I.R..L., come invece sostengono gli Enti Forestali delle altre Regioni e le sigle FLAI, FAI e UILA, è estendibile anche alle altre strutture Regionali S.N.A.F. se in possesso della minima rappresentatività del 5% dei dipendenti sindacalizzati. Con la predetta sentenza i ricorsi vinti dallo S.N.A.F. tra decreti e sentenza ammontano a 10 (Decreti nn. 3/1998; 14/2004, 5/2005, 10/2006 e 3/2009 – Sent. nn 1773/03; 2/2004; 2016/2007, 2588/2008 e 10 luglio 2009). La predetta sentenza conferma, altresì, il diritto dello S.N.A.F. di ottenere il risarcimento pecuniario dei danni cagionati dall’Ente Foreste della Sardegna per essersi opposto contro legge, nell’arco di nove anni, all’applicazione dell’art.42 del Decreto legislativo n.165/01 e all’art. 27 della L. n.300/1970, danni che ammontano a circa 850 mila Euro, il cui ricorso sarà depositato agli inizi del prossimo mese di agosto. Pertanto, inseriamo nel sito F.N.A. la citata sentenza perché gli operai forestali sappiano che lo S.N.A.F. è ostacolato dagli Enti forestali e dalle altre sigle, in quanto è impegnato contro le discriminazioni che gli stessi operai subiscono con l’applicazione del C.C.N.L. sottoscritto dalla FLAI, FAI e UILA. E’ gradita l’occasione per porgere distinti saluti. All.1
Il Segretario Nazionale Cosimo Nesci
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