venerdì 23 marzo 2012

Cambiare l'articolo 18, un danno per il Paese

CHE SUCCEDERà ADESSO?

Cambiare l'articolo 18, un danno per il Paese

Cambiare l'articolo 18, un danno per il Paese
22/03/2012, ore 15:34 - 
Non so quanti ricorderanno Taffazzi. SI tratta di un personaggio inventato da Giacomo Poaretti (del trio Aldo, Giovanni e Giacomo) e comparso nella trasmissione "Mai dire gol", con la Gialappa's Band. Era semplicemente vestito con una calzamaglia nera, una vistosa conchiglia bianca a proteggere le "parti basse", e si limitava a saltellare sullo schermo prendendosi a bottigliate (con una bottiglia di plastica vuota) sugli zebedei. Se vogliamo niente più di una golardia, ma è diventato il simbolo dell'agire in maniera masochistica.
Ho richiamato Taffazzi, perchè la voglia del governo Monti, del Pdl, dell'Udc e di Confindustria - nonchè di una parte consistente del Pd, rappresentata da Pietro Ichino e da Tito Boeri - di abolire l'articolo 18 è esattamente una "taffazzata". Perchè diciamolo chiaramente: l'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori, se viene approvata questa norma, è di fatto abolito. Infatti, l'obbligo di reintegro in esso previsto per i licenziamenti "senza giusta causa" (una specificazione importante, che raramente viene fatta) fungeva da deterrente per evitare i licenziamenti dei lavoratori "scomodi" (e tra poco spieghiamo quali sono). Adesso, basterà una piccola somma (o qualcuno crede che la Fiat non possa spendere 25 mila euro per togliersi dalle scatole un lavoratore?) per mandare via chiunque stia sulle scatole al datore di lavoro o ad un superiore con abbastanza potere. L'effetto deterrenza quindi è vicino allo zero. Per questo dico che è abolito: resta nello Statuto, ma il motivo per cui è stato scritto è svanito. Questa è sempre stata una specialità dei governi Berlusconi: lasciare nominalmente la legge, ma togliere la punizione. E' stato fatto per esempio nel 2001 con il reato di falso in bilancio: il reato esiste ancora nel Codice Penale, ma la pena è così bassa che la prescrizione giunge in soli 4 anni. Essendo un reato dalle indagini molto lunghe e complesse, il tempo è troppo breve per poter giungere alla sentenza anche solo di primo grado. Quindi, di fatto è un reato abolito. 
Lo stesso per l'articolo 18, con le modifiche apportate. Viene detto che è necessario per aumentare l'occupazione e favorire gli investimenti dall'estero. Ma sono entrambe menzogne. Per quanto riguarda l'occupazione, questa modifica non apporterà un solo occupato in più. A dirlo non sono io, ma Warren Buffet, miliardario americano, uno dei cinque uomini più ricchi del mondo. In una intervista televisiva dell'estate del 2010, Buffet disse che non è il taglio delle tasse o la precarizzazione del lavoro che può convincere un imprenditore ad assumere altra manodopera, ma solo la previsione personale di maggiori guadagni per il futuro. Se poi tale previsione si rivela esatta, dipende dalle qualità individuali dell'imprenditore. 
Per quanto riguarda gli investimenti stranieri, non è per l'articolo 18 che mancano. I motivi sono ben altri: evasione fiscale, corruzione dei politici, tempi della giustizia eterni... è chiaro che l'economia italiana è profondamente malata. E nessuno entra in una tale economia, se non ha i contatti giusti per agire come gli imprenditori autoctoni. Sono queste le cose da cambiare, se si vogliono attirare investimenti stranieri. 
Ma se quanto scritto sopra è vero, perchè si vuole abolire l'articolo 18? Anche questa è una domanda la cui risposta è scontata. Viene detto, come se fosse un vanto, che l'Italia è uno dei più grandi Paesi manufatturieri del mondo. Poichè però quello che produciamo è in larga parte materiale a basso valore aggiunto, stiamo perdendo molti mercati. Una frase, quest'ultima, che richiede una spiegazione. I prodotti a basso valore aggiunto sono quelli dove serve una manodopera abbondante e non molto qualificata, per vendere oggetti a basso costo. Per esempio scarpe, mobili, vestiti (in questi tre settori escludendo i prodotti di lusso), edilizia, ecc. Ma qui, per quanto si abbassino i prezzi, è impossibile fare confronti con Paesi come la Cinao l'India, dove i lavoratori sono centinaia di milioni se non miliardi. La quantità prodotta è enormemente superiore e i salari sono enormemente inferiori, in quei Paesi. E poichè si tratta di produzioni che non richiedono specializzazioni o brevetti particolari, il gioco è fatto. Questo si potrebbe evitare prendendo esempio dall'altro Paese manifatturiero europeo, la Germania. Dove la manifattura è diretta verso prodotti per certi versi unici o comunque caratteristici. Una BMW o una Mercedes hanno ben altro "nome" che non una Fiat, al di fuori dell'Italia. Ma per fare questo servono investimenti continui, un lavoro continuo di ricerca. Cosa che manca completamente in Italia. E quindi ecco l'alternativa: tagliare gli stipendi, per far aumentare i guadagni degli imprenditori. 
Perchè questo è il motivo dell'abolizione dell'articolo 18. Se fino ad oggi il datore di lavoro non poteva cacciare facilmente il lavoratore senza giusta causa (il giudice civile solitamente blocca il licenziamento e costringe l'azienda al reintegro; poi, quando si arriva a sentenza, per l'imprenditore arrivano anche dei salati risarcimenti), da domani la cosa sarà facilissima. E quindi, se l'imprenditore chiama il lavoratore e gli dice: "D'ora in poi ti pago solo metà dello stipendio che dovresti percepire e se non ti sta bene te ne vai", non sarà più una minaccia, ma un dato di fatto. E anche il pagamento stabilito di 15 mensilità è una baggianata: per l'imprenditore sono 25 o 30 mila euro lordi (che scarica dalle tasse, quindi una parte indirettamente li paga lo Stato) una somma non eccessiva, rispetto al vantaggio di avere un lavoratore molto più "docile" e molto più precario. 
In quanto al fatto di spingere per un uso ridotto dei contratti precari e maggiore di quelli a tempo indeterminato, sono solo parole. Con la crisi in corso e con la disoccupazione che abbiamo - che avremo in misura sempre maggiore - l'imprenditore che offre un contratto a tempo indeterminato ha comunque frotte di disoccupati disposti a tutto, pur di guadagnare qualche euro. Certo, resteranno i contratti a tempo indeterminato, ma solo per quelli che hanno una competenza molto elevata e richiedono una lunga formazione. Per esempio ingegneri specializzati, orafi, ecc. Per tutti gli altri sarà precarietà.
Ma sarà precarietà anche per coloro che hanno i contratti a tempo indeterminato. Quanta certezza nasconde un contratto che può essere fatto a pezzi pagando qualche euro?

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LA REDAZIONE DEL BLOG -
I PARTITI POLITICI CHE SOSTENGONO IL GOVERNO  MONTI SANNO CHE  GLI ELETTORI SICURAMENTE  LI BASTONERANNO ALLE PROSSIME ELEZIONI, NON SOLO PER LA QUISTIONE LEGATA STRETTAMENTE  ALL'ART. 18  MA ANCHE PERCHE' IL GOVERNO CON LA CONNIVENZA DELLE BANCHE  HA RIDOTTO ORMAI MOLTISSIME FAMIGLIE ED IMPRESE ITALIANE  SUL LASTRICO ...???!!!!!!!

giovedì 22 marzo 2012

Il Dottor Zamboni ha scoperto che vi è un' attinenza tra sclerosi multipla e CCSVI

 notizie sulla sclerosi e attinenza con la giugulare - 
 Il Dottor Zamboni ha scoperto che vi è un' attinenza tra sclerosi multipla eCCSVI 

 



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Il Dottor Zamboni ha scoperto che vi è un’ attinenza tra sclerosi multipla e CCSVI, e ha capito che liberando le vene giugulari occluse, che provocano un ristagno di sangue nel cervello, i pazienti guariscono dalla sclerosi multipla.

Sul metodo Zamboni la parola alla ricerca

Parte Brave Dreams, fra speranze e dubbi

KEYWORDS | sclerosiZamboniCcsvi, 

Saranno 685 i pazienti provenienti da vari centri di riferimento italiani a dar vita al progetto di ricerca Brave Dreams, che punta a svelare la natura dell'associazione fra sclerosi multipla e Ccsvi. A dirigere lo studio, finanziato dalla regione Emilia-Romagna, lo stesso prof. Paolo Zamboni, che nella conferenza stampa di presentazione ha dichiarato: “ormai da dieci anni un gruppo di ricercatori, in silenzio, ha posto un’ipotesi scientifica i cui dati sono stati circostanziati a livello internazionale: ora lo studio ‘Brave Dreams’, finalizzato a valutare l’efficacia del trattamento di disostruzione venosa nei pazienti affetti da sclerosi multipla, potrà essere condotto nel modo appropriato”.

Zamboni ha tenuto a precisare la necessità che sull'argomento cessino le polemiche e le forzature che negli ultimi mesi sono state alimentate da sostenitori e detrattori della sua stessa teoria: “sono grato a tutti coloro che si sono adoperati personalmente, nel grave momento in cui eravamo praticamente privi di fondi, per sensibilizzare la cittadinanza e raccogliere finanziamenti. Ora però va chiarito che il marchio ‘Brave Dreams’ appartiene al comitato scientifico e alla Regione, nessuno può più utilizzarlo per promuovere ulteriori raccolte fondi a quel nome. Sarebbe dannoso associare il nostro impegno, che sarà lungo e difficile, a messaggi che diano per scontato che il trattamento che vogliamo sperimentare darà per forza risultati positivi”.
Il rischio è quello di avallare inconsapevolmente pratiche inutili se non pericolose: “a New York – rivela il prof. Zamboni - mi è stato chiesto conto di un paziente canadese morto dopo un’operazione in Costarica, eseguita secondo gli accusatori in base al mio metodo; si è appurato che l’intervento era stato effettuato con tecnica ben diversa e fra l’altro molto cruenta”.
Serviranno due anni per capire se la tecnica di disostruzione possa produrre quei benefici che tutti sperano. Com'è noto, una parte della comunità scientifica esprime dubbi sulla reale efficacia del trattamento proposto dal prof. Zamboni.
Intervistato dal Sole 24 Ore, il prof. Carlo Pozzilli, responsabile del Centro per la Sclerosi Multipla dell'Ospedale Sant’Andrea di Roma, non nega una possibile associazione fra la patologia e la Ccsvi: “nel nostro Centro abbiamo recentemente osservato anomalie venose presenti in ragazzi molto giovani con età inferiore ai 18 anni e all’inizio della malattia che supportano la considerazione che la Ccsvi possa rappresentare una condizione antecedente e non essere conseguente alla malattia. La Ccsvi dunque, se pur non è certamente la causa della malattia, potrebbe costituire un elemento aggravante il decorso della malattia”. Tuttavia, l'intervento di disostruzione non è, secondo l'opinione di Pozzilli, risolutivo: “la tecnica basata sulla disostruzione delle vene proposta da Zamboni potrebbe migliorare la circolazione e di conseguenza ristabilire una buona ossigenazione dei tessuti, dando sollievo dai sintomi. Tuttavia ad oggi non sono ancora disponibili dati relativi a studi controllati e condotti in modo accurato mirati ad accertare la durata e la consistenza dei benefici riferiti da alcuni ma non da tutti i pazienti sottoposti ad intervento di disostruzione. È di fondamentale importanza allo stato attuale però che, al di là del chiacchiericcio mediatico, passi alle persone il messaggio corretto di non abbandonare le terapie tradizionali pensando che la disostruzione sia la soluzione ai loro problemi”.
La conclusione più assennata è dello stesso prof. Zamboni: “la speranza è che ora si spengano i riflettori, perché i ricercatori possano fare il loro mestiere. Questa sperimentazione ha attirato l’attenzione di molti e ha suscitato molte polemiche. Ora c’è un richiamo a considerare questo studio per quello che è, un normale studio”.


Andrea Piccoli 
 


ASPETTANDO I PRESIDI ........L'Ass. GENTILE PDL RISPONDE A GUCCIONE PD - QUESTION TIME REGIONE CALABRIA SU SORVEGLIANZA IDRAULICA REGIONALE


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ASPETTANDO CHE DALLE PAROLE SI PASSI AI FATTI...........


RIFORMA DEL LAVORO ECCO IL TESTO

RIFORMA DEL LAVORO  ECCO IL TESTO


ROMA – Il governo di Mario Monti ha definito il nuovo articolo 18 sui licenziamenti illegittimi. Nella riforma del lavoro sono tre i punti sui licenziamenti affrontati. Motivi economici, disciplinari o discriminatori. Il Sole 24 ore ha pubblicato il testo del nuovo articolo, che è composto da 10 paragrafi. Le reazioni sono state diverse. Sebbene l’Unione europea abbia approvato l’intero documento distribuito dal ministro del Welfare Elsa Fornero, la Cgil ha già annunciato uno sciopero, mentre il Pd con Pier Luigi Bersani sembra convinto a metà dal nuovo testo.
Ecco il testo integrale dell’articolo 18. Le note a più di pagina del testo sono inserite in grassetto. Clicca qui per il Pdf.
“Nuovo art. 18, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Tutele del lavoratore in caso di licenziamento illegittimo)
1. Il giudice, con la sentenza con la quale dichiara la nullità del licenziamento perché discriminatorio ai sensi dell’articolo 3 della lesse 11 maggio 1990, n. 108 (Sono licenziamenti discriminatori: i licenziamenti determinati da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali (art. 4, legge 15 luglio 1966, n. 604; i licenziamenti diretti a fini di discriminazione sindacale, politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età o basata sull’orientamento sessuale o sulle convinzioni personali (art. 15, legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificata dal d.lgs. 9 luglio 2003, n. 216). Trattasi dei licenziamenti inlimati dal momento della richiesta di pubblicazioni del matrimonio sino a un anno dopo la celebrazione del medesimo. Trattasi dei licenziamenti intimati dall’inizio della gravidanza della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, e dei licenziamenti causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore.), ovvero intimato in r \ ( < concomitanza col matrimonio ai sensi delVarticolo 35 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (trattasi dei licenziamenti intimati dal momento della richiesta di pubblicazioni del matrimonio sino a un anno dopo la celebrazione del medesimo), ovvero intimato in violazione dei divieti di licenziamento di cui all’articolo 54, primo sesto e nono comma ( trattasi dei licenziamenti intimati dall’inizio della gravidanza della lavoratrice fino al compimento di un anno di età del bambino, e dei licenziamenti causati dalla domanda o dalla fruizione del congedo parentale e per la malattia del bambino da parte della lavoratrice o del lavoratore), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ovvero determinato da un motivo illecito ai sensi dell’articolo 1345 del codice civile, ordina la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dalla motivazione adottata e quale che sia il numero dei dipendenti occupati dal datore di lavoro. La presente disposizione si applica anche ai dirigenti.
2. Il giudice, con la sentenza di cui al primo comma, condanna altresì il datore di lavoro al lì risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata la nullità, stabilendo a tal fine un’indennità commisurata all’ultima retribuzione globale di fallo dal giorno del licenziamento sino a quello dell ‘effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità della retribuzione globale di fatto. Il datore di lavoro è altresì condannato, per il medesimo perìodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un imporlo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata in conseguenza della percezione da parte del lavoratore del trattamento di disoccupazione comunque denominalo o dello svolgimento dì altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora ì relativi contributi offeriscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività lavorativa del dipendente licenziato.
3. Fermo restando il diritto al risarcimento del danno come previsto al secondo comma, al prestatore dì lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro, in sostituzione della reintegrazione nel posto dì lavoro, un ‘indennità pari a dodici mensilità dell ‘ultima retribuzione globale di fatto, la cui richiesta determina la risoluzione del rapporto di lavoro, e che non è assoggettata a contribuzione previdenziale. La predetta indennità, al pari del risarcimento mìnimo dì cinque mensilità di cui al secondo comma, non spetta in caso dì revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine dì trenta giorni dalla comunicazione del medesimo, fatto salvo il diritto del lavoratore alla retribuzione maturata, nel periodo precedente alla revoca.
4. Qualora il lavoratore, entro trenta giorni dal ricevimento dell’invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio, né abbia richiesto, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, il pagamento dell ‘indennità di cui al terzo comma, il rapporto di lavoro sì intende risolto allo spirare dei termini predetti.
5. Nell’ipotesi in cui annulla il licenziamento perché accerta l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, il giudice dichiara risolto il rapporto dì lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro, C imprenditore e non imprenditore, avente i requisiti dimensionali di cui al decimo comma, al pagamento di un ‘indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di quindici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, tenuto conto dell’anzianità del prestatore di lavoro e del comportamento e delle condizioni delle parti.
6. In alternativa alla misura di cui al comma precedente, qualora accerti l’inesistenza del giustificato motivo soggettivo e della giusta causa per non commissione del fatto contestato o per riconducibilità del medesimo alle ipotesi punibili con una sanzione conservativa ai sensi del contratto collettivo applicabile, il giudice condanna il datore di lavoro di cui al precedente comma alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma, e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il prestatore di lavoro ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto, secondo apprezzamento del giudice, avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione, fino ad un massimo di dodici mensilità di retribuzione. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata in conseguenza della percezione da parte del lavoratore del trattamento di disoccupazione comunque denominato o dello svolgimento di altre attività lavorative. In quest’ultimo caso, qualora i relativi contributi afferiscano ad altra gestione previdenziale, essi sono imputati d’ufficio alla gestione corrispondente all’attività, lavorativa, del dipendente licenziato. Nell’ipotesi, disciplinata dal presente comma, spetta, al prestatore di lavoro la facoltà di richiedere l’indennità sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro di cui al terzo comma.
7. Il regime di cui al quinto e sesto comma si applica, al licenziamento dichiarato inefficace per difetto del requisito di forma scritta previsto doli ‘art. 2, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604. Neil ‘ipotesi in cui il licenziamento sia irrogato senza specificazione dei motivi ai sensi dell’art. 2, secondo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, o senza l’osservanza della procedura di cui all’art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro può chiedere che il giudice accerti comunque la sussistenza del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, e che, qualora tale accertamento abbia, esito positivo, dichiari risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data, del licenziamento, con condanna al pagamento in favore del prestatore di lavoro di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un mìnimo di tre e un massimo dì sei mensilità della retribuzione globale di fatto, tenuto conto della, gravità della, condotta del lavoratore, della gravità della violazione degli obblighi formali e procedurali da parte del datore dì lavoro, e del comportamento e delle condizioni delle parti.
8. Il regime di cui al quinto e sesto comma si applica, inoltre, al licenziamento intimato in violazione dell’art 2110, secondo comma» del codice civile (trattasi del licenziamento intimato a un dipendente malato o infortunato, motivato dalla malattia o dall’infortunio stessi (es. licenziamento per asserito, ma risultato poi inesistente, superamento del comporto) , e al licenziamento motivato dall’inidoneità fisica o psichica del lavoratore, e disposto anche ai sensi dell’articolo 4, quarto comma, e 10, terzo comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, del quale sia stata accertata l’illegittimità (la Direzione Territoriale del Lavoro convoca il datore di lavoro e il lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni).
9. Nell’ipotesi in cui annulla il licenziamento perché accerta Vinesistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dal datore di lavoro, il giudice condanna il datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, avente i requisiti dimensionali di cui al decimo comma, al pagamento in favore del prestatore di lavoro di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva compresa tra un minimo di quindici e un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, la quale è modulata dal giudice, con onere di specifica motivazione a tale riguardo> tenuto conto delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità, di servizio del prestatore di lavoro, delle iniziative assunte da guest ‘ultimo per la ricerca di una nuova occupazione, e del comportamento delle parti nell’ambito della procedura di cui all’art 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604
(questo è il nuovo, ipotizzato, Art.7 l.n. 604/1966: 
L’art.7 della legge 15 luglio 1966, n.604, è sostituito dal seguente: 
 1. Ferma l’applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell’art. 7 della, legge 20 maggio 1970, n. 300, Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo dì cui a!l’art. 3, legge 15 luglio 1966, n. 604, deve essere preceduto dalla richiesta di conciliazione avanzata dal datore di lavoro alla Direzione Territoriale del Lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore.
2. Nella richiesta di conciliazione di cui al comma precedente il datore di lavoro deve dichiarare l’intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato.
4. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni sindacali o imprenditoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un avvocato o da un consulente del lavoro.
5. Se fallisce il tentativo di conciliazione e, comunque, decorso il termine di cui al terzo comma, il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al lavoratore.
10. Le disposizioni dal quinto al decimo comma si applicano al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più dì cinque se trattasi di imprenditore agricolo, nonché al datore dì lavoro, imprenditore e non imprenditore, che nell ‘ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti ed ali ‘impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.
11  Ai fini del computo del numero dei prestatori dì lavoro di cui al comma precedente sì tiene conto dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito, che il computo delle unità lavorative fa riferimento all’orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti del datore dì lavoro entro il secondo grado in lìnea diretta e in linea collaterale. Il computo dei limiti occupazionali di’cui al decimo comma non incide su norme o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditìzie 
(il comportamento complessivo delle parti deve essere valutato dal giudice per la modulazione dell ‘indennità risarcitoria di eia all’art. 18, nono comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e per l’applicazione degli articoli 91, 92, 96 del codice di procedura civile).
Segue (inalterato): procedimento speciale per l’ipotesi di licenziamento di lavoratori sindacalisti
Per i licenziamenti collettivi c’è un rinvio all’art. 18, comma 9 (nuovo testo) da parte dell’art. 5, comma 3,1223/1991.
Restano salve altre disposizioni che escludono il computo di categorie di lavoratori, come gli apprendisti”.