mercoledì 28 dicembre 2011

Crisi, ottanta professori bocciano Monti: "La sua manovra economica è recessiva"



Il GIORNALE.IT

Dalle autorevoli cattedre degli atenei di tutta la penisola si leva un grido: Monti invece di salvare l’Italia la farà sprofondare nella più cupa depressione perché la sua è una manovra recessiva e oltretutto non è neppure equa. Il professor Gustavo Piga, ordinario di Economia politica presso Tor Vergata a Roma, dà il via alla protesta: "Negoziare con Bruxelles e con il Consiglio Europeo una politica fiscale meno recessiva"
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AVVISO

A seguito della entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012
le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità, stati personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47  (art. 40 DPR 445/2000).
esempio:
Gli uffici comunali dei Servizi Demografici (anagrafe e stato civile) potranno rilasciare i certificati soltanto ad uso privato.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati verrà apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.
Questo comporta che per tutti i certificati dell’anagrafe (residenza, stato di famiglia,
contestuali, esistenza in vita, eccetera) che il cittadino vorrà richiedere ad uso privato, è previsto in ogni caso il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972) e dei diritti di segreteria, ossia € 14,62 + € 0,52 per ciascun documento.

Si ricorda comunque che il cittadino può sempre produrre le autocertificazioni
anche quando abbia a che fare con ‘istituzioni private’: banche, assicurazioni,
agenzie d’affari, poste italiane, notai (art. 2, D.P.R. 445).

L’autocertificazione ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445) ma non ha alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritto di segreteria) e non è necessaria la autenticazione della firma.

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