mercoledì 1 gennaio 2014

CALABRIA VERDE, LA NUOVA AGENZIA REGIONALE PER GESTIRE, RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO FORESTALE CALABRESE


Edmondo Caruso31 dicembre 17.55.29
Un 2013 difficile nella speranza di raggiungere nuovi traguardi. Traguardi ancora una volta disattesi. Traguardi ancora una volta messi in discussione. Il nostro lavoro è come un gioco famoso(Shangai) dove i bastoncini si mettono sempre di traverso. Nel 2014 questi bastoni fra le ruote dobbiamo segarli e toglierli con forza e coraggio. Solo alzando la nostra attenzione e determinazione difenderemo i nostri diritti. Dal 02 Gennaio uniti ci riusciremo. Buon Anno a tutti voi ....Buon 2014





Francesco Casa





31 dicembre 23.14.28
il 2013 ha messo a dura prova la dignità di lavoratore e di persona in quanto tale, il 2014 dovrà essere l'anno della svolta ed il mese di gennaio dovrà essere l'inizio di un anno che dovrà rappresentare un cambiamento ed un riconoscimento della dignità professionale che fino ad oggi è stata riposta in un cassetto....... sono certo che il lavoro fatto in questi giorni ed in silenzio da alcuni amici e colleghi porterà ad una definitiva soluzione e soprattutto a risistemare sviste ed errori commessi dalla politica che nei prossimi giorni saprà porre rimedio......
con affetto buon principio e buon 2014.


Armando Motta31 dicembre 17.05.09
Cari amici e colleghi , stasera divertitevi, mangiate , bevete , speriamo che il 2014 non sia più un anno di speranza , ma che sia finalmente l'anno delle certezze, da dopodomani però rimbocchiamoci le maniche, facciamolo mettendo da parte le polemiche, lavoriamo per il bene comune, anche perchè il cammino è ancora lastricato di ostacoli, bisogna tenere alta l'attenzione , altrimenti il 2014 potrebbe anche'esso essere un anno di incertezza. Buon Anno a tutti voi!




A PRESCINDERE DA TUTTE LE CONSIDERAZIONI QUESTA E' LEGGE REGIONALE.........

Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25
Istituzione dell’Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna
(BUR n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio 2013) 

Art. 1
(Istituzione Azienda regionale per
la forestazione e per le politiche della montagna)

1.    È istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria, munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e finanziaria.

2.    L'Azienda Calabria Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie, nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della montagna.

Art. 2
(Soppressione delle Comunità montane calabresi)

1.    Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.

2.    Le funzioni delle soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.

3.    Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:

a)  quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1;

b)  quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, alle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle, forme previste dall'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, secondo modalità stabilite, nell’ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.



4.    Gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di cui all'articolo 50 della l.r. 4/1999 alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all'articolo 3, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.

5.    La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo 6, comma 2, della l.r. 4/1999 e s.m.i.

6.    La Regione comunica al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle soppresse Comunità montane ai sensi dell'articolo 2 bis della legge n. 189 del 4 dicembre 2008 (Conversione in legge del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante «Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali») ed individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3
(Liquidazione delle Comunità montane calabresi)

1.    La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31.12.2013, data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva. In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale.

2.    La Giunta regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma 1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola provincia.

3.    I Commissari coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono per l'attività prestata il compenso di cui all'articolo 82, comma 8, d.lgs. n. 267/2000, cosi come determinato dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119 del 04 aprile 2000 e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e 10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo indicato.

4.    Entro il termine del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:

a)  provvede all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, se necessario;

b)  trasferisce, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:

1)  le funzioni già esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data;

2)  i rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive e passive residuate all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 della presente legge.

5.    I trasferimenti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni, comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11 della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014.

6.    Il Commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo, verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.

7.    Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

8.     I dipendenti delle comunità montane soppresse ai sensi dell'articolo 2, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni montani che si costituiranno ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n.135, in relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.



Art. 4
(Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde)

1.    L'Azienda Calabria Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:

a)  le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;

b)  le funzioni già svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b);

c)  le attività regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m) del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il supporto della Protezione civile regionale;

d)  le attività di servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «norme per il reclutamento del personale - presidi idraulici»).

2.    Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, per i compiti di propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue, altresì, interventi di pertinenza della Regione. volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette statali e regionali mediante accordi di programma.

3.    L'Azienda Calabria Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.

4.    Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.

5.    Sono organi dell'Azienda Calabria Verde:

a)  il Direttore generale;

b)  il Comitato Tecnico di Indirizzo;

c)  il Collegio dei sindaci.

6.    La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione, del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.

Art. 5
(Direttore generale)

1.    Il Direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della l.r. n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.

2.    In ogni caso, non può essere nominato Direttore generale:

a)  colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;

b)  colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c)  colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;

d)  colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;

e)  colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;

f)   colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;

g)  colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.

3.    Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.

4.    Il Direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'articolo 6, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.

5.    Nell'esercizio delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo. Il Direttore amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della legge regionale n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della l.r. 7/1996 e s.m.i..



6.    Il Direttore generale, in particolare, provvede a:

a)  deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai sensi dell'articolo 9 della presente legge;

b)  attuare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale 20/1992, (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);

c)  approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;

d)  adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;

e)  proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;

f)   deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;

g)  deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;

h)  deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;

i)    deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti il patrimonio immobiliare affidato;

j)   formulare richieste di assegnazione del personale regionale;

k)  deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'articolo 6 della presente legge;

l)    coordinare le attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli obbiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale;

m)   attuare il piano regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della legge n. 353 del 2000 e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 38 della I.r. 20/1992.

7.    Le deliberazioni di cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k), l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'articolo 4, comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della rispettiva competenza.

8.    In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.

Art 6
(Comitato Tecnico d'Indirizzo)

1.    Il Comitato Tecnico d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.

2.    Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale, quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.

3.    La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile.

Art. 7
(Collegio dei sindaci)

1.    Il Collegio dei sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.

2.    Il Collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.

3.    Il Collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.

4.    Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

Art. 8
(Distretti territoriali)

1.    Su proposta del Direttore Generale, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta decorsi i quali si procede, previo parere obbligatorio e vincolante della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15 giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali in ragione:

a)  delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della l.r. 20/1992;

b)  degli indicatori fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'articolo 6 della l.r. 4/1999 e s.m.i., propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle soppresse Comunità montane;

c)  della distribuzione territoriale della forza lavoro idraulico forestale.





Art. 9
(Organizzazione)

1.    L'organizzazione dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data di ricezione.

2.    L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8.

3.    L'azienda si articola in tre settori:

a)  amministrativo;

b)  patrimonio e servizi forestali;

c)  prevenzione, antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.

4.    Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi indicati nella deliberazione della Giunta regionale 602/2010.

5.    Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'articolo 8 e dei trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 3 della presente legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale definitivo.

Art. 10
(Bilanci e rendiconti)

1.    I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11
(Personale)

1.    La pianta organica dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:

a)  transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n. 281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;

b)  transitato dalle Comunità montane soppresse;

c)  trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;

d)  transitato dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici») ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge.
2.    Ciascun dipendente comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.

3.    Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 9, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima. Il personale di cui al precedente comma 1, lettera a) a carico del Piano Attuativo di Forestazione anno 2013, capitolo 12 punto 3 delle previsioni di spesa, all'entrata in vigore della presente legge transita in un ruolo regionale a parte, conservando l'originario regime contrattuale, il cui onere finanziario permane a carico dei Piani annuali di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b) della presente legge.

4.    Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali stabilite in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.

Art. 12
(Risorse)

1.    Per la realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.

2.    A decorrere dall'1 gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 20/1992, non può superare l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.

3.    I commi 5 e 8 dell'articolo 28 della l.r. 7/2006 sono abrogati.

4.    Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/1992, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.

5.    La determinazione delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.

6.    I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario liquidatore.



Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)

1.    In fase di prima applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria Verde:

a)  è nominato entro trenta giorni dall'entrata in vigore;

b)  predispone, entro quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5; il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b); il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).

2.    Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.

3.    Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria Verde a decorrere dall’1 gennaio 2014, data a partire dalla quale l'Azienda Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale.

4.    Dalla data di pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) ed il relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato, con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.

5.    Fino al passaggio di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.

6.    Il commissario liquidatore dell'AFOR:

a)  entro trenta giorni dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali, strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del 31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza dì cui al comma 3 del presente articolo;

b)  entro sessanta giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi, eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio della Regione Calabria.

7.    In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda Calabria Verde.

8.    Conclusa la liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.

9.    L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore della presente legge.

10.   Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7bis, 7ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.

11.   Tutte le disposizioni della l.r. 20/1992, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le disposizioni della l.r. 4/1999 e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate dalle soppresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde.

12.   Nell’ambito del trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007, così come modificato dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012, n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura (A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r. 9/2007, nel trasferire all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A. trasferisce, altresì, le risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli accantonati per gli oneri previdenziali.

Art. 14
(Norma finanziaria)

1.    Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 250.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

2.    La disponibilità finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3.    Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, decorrenti dal 1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento, nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'articolo 12.

4.    Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), dell'articolo 5 comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo 2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.

5.    La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

Art. 15

1.    La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

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CALABRIA VERDE, LA NUOVA AGENZIA REGIONALE PER GESTIRE, RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO FORESTALE CALABRESE

La Regione Calabria, per favorire la coerenza tra le politiche di tutela della proprie risorse forestali e la loro valorizzazione economica, ha istituito l'Azienda Calabria Verde, Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, ente pubblico strumentale. L'azienda sostituisce l'Afor (Azienda Forestale della Regione Calabria) e si impegna al riordino del settore della forestazione in Calabria.

Calabria Verde nasce grazie alla legge regionale 45/2012 "Gestione, tutela e valorizzazione del patrimonio forestale regionale" legge che oltre ad regolare un riassetto degli enti che in Calabria si occupano delle politiche sulla montagna, riordinare le varie competenze ed eliminare gli aspetti di criticità dell'attuale sistema dispone anche la soppressione e la liquidazione delle Comunità montane entro il 31 dicembre 2013.

Con Calabria Verde si intende attuare una politica di sviluppo appropriata a perseguire l'effettivo miglioramento delle funzioni produttive e sociali, la valorizzazione delle attività ricadenti nelle aree collinari e montane, la tutela dell'ambiente e del territorio, le migliori condizioni di vita e la sicurezza delle popolazioni interessate. L'azienda Calabria verde avrà un ruolo importante nel campo produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni a essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale compatibile.

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