Rimborso Iva sulla tassa rifiuti: sentenza della Cassazione a favore dei contribuenti!
Con la sentenza 3756 del 9 marzo 2012 la Corte di Cassazione ha stabilito nuovamente che la Tia (tassa rifiuti) è un tributo e come tale non è soggetto ad Iva. La sentenza non ha valore normativo, ma dà maggiore rilevanza alle richieste di rimborso, anche se dal momento che le sentenze non sono legge, la restituzione dei soldi non sarà automatica.
La sentenza della Corte di Cassazione del 9 marzo 2012 ribadisce un’ovvietà: l’Iva sulla Tia 1 (tassa rifiuti) non è dovuta perché si tratta di un tributo. Questa dichiarazione si somma alle già tantissime sentenze di vario grado che ci sono state nel nostro paese dal 2009, quando la Corte Costituzionale pronunciò la prima sentenza sulla quale si basarono poi tutte le richieste di rimborso che i cittadini italiani hanno presentato. “Il pronunciamento di questi giorni della Cassazione dà un nuovo importante strumento da utilizzare nell’istanza di rimborso anche se il rimborso non è automatico” dicono le associazioni dei consumatori.
Ricordiamo che la sentenza 238 del 2009 della Corte Costituzionale aveva riconosciuto la natura tributaria della Tia (Tariffa igiene ambientale), quindi non assoggettabile a Iva. Dopo tale sentenza alcuni Comuni avevano concesso i rimborsi, altri no; alcuni Comuni continuavano ad applicare l’Iva e altri no. L’ associazione Altroconsumo aveva presentato nel 2010 una petizione, firmata da 11mila persone con la quale si chiedeva al Governo di prendere una decisione definitiva, in linea con la sentenza della Corte Costituzionale, e di riconoscere ai contribuenti il diritto al rimborso dell’Iva pagata negli anni passati. Ci sono stati poi anche pronunciamenti di Giudici di pace e Commissioni tributarie in risposta a ricorsi presentati dai singoli contribuenti, ma sempre con sentenze contraddittorie. Ora questa nuova sentenza della Cassazione diventa fondamentale strumento di legittimità a favore dei cittadini tutti.
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