Un 2013 difficile nella speranza di raggiungere nuovi traguardi. Traguardi ancora una volta disattesi. Traguardi ancora una volta messi in discussione. Il nostro lavoro è come un gioco famoso(Shangai) dove i bastoncini si mettono sempre di traverso. Nel 2014 questi bastoni fra le ruote dobbiamo segarli e toglierli con forza e coraggio. Solo alzando la nostra attenzione e determinazione difenderemo i nostri diritti. Dal 02 Gennaio uniti ci riusciremo. Buon Anno a tutti voi ....Buon 2014
Francesco Casa | 31 dicembre 23.14.28 |
il 2013 ha messo a dura prova la dignità di lavoratore e di persona in quanto tale, il 2014 dovrà essere l'anno della svolta ed il mese di gennaio dovrà essere l'inizio di un anno che dovrà rappresentare un cambiamento ed un riconoscimento della dignità professionale che fino ad oggi è stata riposta in un cassetto....... sono certo che il lavoro fatto in questi giorni ed in silenzio da alcuni amici e colleghi porterà ad una definitiva soluzione e soprattutto a risistemare sviste ed errori commessi dalla politica che nei prossimi giorni saprà porre rimedio......
con affetto buon principio e buon 2014.
con affetto buon principio e buon 2014.
Armando Motta | 31 dicembre 17.05.09 |
Cari amici e colleghi , stasera divertitevi, mangiate , bevete , speriamo che il 2014 non sia più un anno di speranza , ma che sia finalmente l'anno delle certezze, da dopodomani però rimbocchiamoci le maniche, facciamolo mettendo da parte le polemiche, lavoriamo per il bene comune, anche perchè il cammino è ancora lastricato di ostacoli, bisogna tenere alta l'attenzione , altrimenti il 2014 potrebbe anche'esso essere un anno di incertezza. Buon Anno a tutti voi!
A PRESCINDERE DA TUTTE LE CONSIDERAZIONI QUESTA E' LEGGE REGIONALE.........
Legge regionale 16 maggio 2013, n. 25
Istituzione dell’Azienda
regionale per la forestazione e le politiche per la montagna – Azienda Calabria
Verde – e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna
(BUR
n. 10 del 16 maggio 2013, supplemento straordinario n. 2 del 24 maggio
2013)
Art. 1
(Istituzione Azienda regionale per
la forestazione e per le politiche della montagna)
1. È istituita, ai
sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria,
l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna,
denominata Azienda Calabria Verde, ente strumentale della Regione Calabria,
munito di personalità giuridica di diritto pubblico non economico ed autonomia
amministrativa, organizzativa, gestionale, tecnica, patrimoniale, contabile e
finanziaria.
2. L'Azienda Calabria
Verde di cui al comma 1 è soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite
l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di
risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe
o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica
svolta. Esercita le funzioni e le attività di cui alla presente legge nel quadro
della programmazione regionale e secondo le direttive impartite dalla Regione
in armonia con gli obiettivi e gli orientamenti delle politiche comunitarie,
nazionali e regionali, in materia di foreste, forestazione e politiche della
montagna.
Art. 2
(Soppressione delle Comunità montane calabresi)
1. Le Comunità montane
della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4
(Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna) e
s.m.i. sono soppresse e poste in liquidazione.
2. Le funzioni delle
soppresse Comunità montane, trasferite ai sensi del comma 3 del presente
articolo, sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza
e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica
previste dalla legislazione regionale e statale vigente in materia.
3. Le funzioni di cui
al comma 2, per come indicate dall'articolo 28 del decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267 (Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così
ripartite:
a) quelle proprie
delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate
in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda Calabria Verde di cui
all'articolo 1;
b) quelle proprie di
altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, alle soppresse Comunità
montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di
riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento
unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della
spesa pubblica, gli enti locali possono esercitare tali funzioni delegandole
all'Azienda Calabria Verde di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle, forme
previste dall'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, secondo modalità stabilite, nell’ambito
delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera
secondo convenzioni da approvare a cura della Giunta regionale.
4. Gli enti locali
facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo criteri di
cui all'articolo 50 della l.r. 4/1999 alla stessa ad ogni effetto, anche processuale,
in tutte le situazioni giuridiche attive e passive esistenti prima dell'entrata
in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della
procedura di liquidazione di cui all'articolo 3, anche a mezzo di previo
accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.
5. La soppressione
delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali
per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali
in favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo
6, comma 2, della l.r. 4/1999 e s.m.i.
6. La Regione comunica
al Ministero dell'Interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima,
destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle soppresse
Comunità montane ai sensi dell'articolo 2 bis della legge n. 189 del 4 dicembre
2008 (Conversione in legge del decreto legge n. 154 del 7 ottobre 2008, recante
«Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di
regolazioni contabili con le autonomie locali») ed individua, altresì, la
percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo
subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle
disposizioni della presente legge.
Art. 3
(Liquidazione delle Comunità montane calabresi)
1. La Giunta
regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei
rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, scegliendoli tra i dirigenti ed i
funzionari di comprovata competenza a tempo indeterminato in servizio presso le
Comunità montane interessate, un Commissario liquidatore per ogni Comunità
montana soppressa. L'incarico di Commissario liquidatore, il quale esercita le
funzioni finalizzate alla liquidazione della Comunità, è conferito entro dieci
giorni dalla pubblicazione della presente legge e ha validità fino al 31.12.2013,
data entro la quale la procedura di liquidazione deve essere completata. Il
Commissario presta la propria opera continuando a percepire la retribuzione in
godimento precedentemente l'incarico; allo stesso sarà liquidata un'indennità
annuale pari a quella prevista dalla contrattazione decentrata per l'affidamento
di specifiche responsabilità (art. 15 CCNL 01.04.1999 enti locali). Il compenso
in questione è da intendersi comprensivo di ogni altro emolumento eventualmente
dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione di ogni altra indennità aggiuntiva.
In caso di assoluta mancanza di personale idoneo a ricoprire il ruolo di
Commissario liquidatore all'interno della Comunità montana interessata, la Giunta
regionale provvede alla nomina del Commissario scegliendolo tra i dirigenti ed
i funzionari in servizio presso i Dipartimenti della Giunta regionale.
2. La Giunta
regionale, al fine di coordinare, supportare e vigilare l'attività dei
Commissari nominati ai sensi del comma 1 del presente articolo, le cui funzioni
liquidatorie riguardano comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio
di una stessa provincia, nomina, contemporaneamente ai commissari di cui al comma
1, un Commissario coordinatore della gestione liquidatoria per ogni singola
provincia.
3. I Commissari
coordinatori della gestione liquidatoria esercitano, per le province di propria
competenza, funzioni di raccordo, coordinamento e vigilanza a supporto
dell'attività dei Commissari di cui al comma 1 e riferiscono direttamente alla
Giunta regionale sull'attività prestata e sull'attività liquidatoria dei
Commissari delle comunità della provincia. I commissari coordinatori restano in
carica fino al termine indicato nel comma 1 del presente articolo e percepiscono
per l'attività prestata il compenso di cui all'articolo 82, comma 8, d.lgs. n.
267/2000, cosi come determinato dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 119
del 04 aprile 2000 e s.m.i. per i Sindaci dei comuni compresi tra i 5.001 e
10.000 abitanti. Il compenso in questione, che è da intendersi comprensivo di
ogni altro emolumento eventualmente dovuto a qualsiasi titolo e con esclusione
di ogni altra indennità, non può in ogni caso essere superiore ai 2.500 euro
netti mensili e va opportunamente ridotto a tale cifra ove superasse l'importo
indicato.
4. Entro il termine
del 31.12.2013 di cui al comma 1, ogni Commissario liquidatore:
a) provvede
all'estinzione delle poste passive utilizzando a tal fine le poste attive a
disposizione, anche mediante alienazione del patrimonio immobiliare e
mobiliare, se necessario;
b) trasferisce,
attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, in favore dell'Azienda
Calabria Verde, ovvero in favore degli enti locali titolari:
1) le funzioni già
esercitate dalle soppresse comunità montane ed il personale ancora in forza
alla data del 31.12.2013, che non è possibile collocare in quiescenza entro
tale data;
2) i rapporti
giuridici relativi alle funzioni trasferite, ed in particolare le poste attive
e passive residuate all'esito delle operazioni di cui alla lettera a), nonché
le altre risorse patrimoniali, finanziarie e strumentali, incluse le sedi
istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, i
quali sono assoggettati al regime giuridico di cui all'articolo 11 della legge
regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste
regionali in Calabria) ove trasferiti all'Azienda Calabria Verde di cui
all'articolo 1 della presente legge.
5. I trasferimenti di
cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) del comma 4 del presente articolo sono
effettuati sulla base di rispettivi piani di trasferimento approvati dalla
Giunta regionale. I piani di trasferimento contengono la ricognizione delle
funzioni e dei rapporti giuridici e assegnano, in via definitiva, a ciascun
ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le
risorse umane, finanziarie e strumentali. Fino al trasferimento le funzioni,
comprese quelle proprie di ciascuno degli organi delle soppresse comunità
montane, sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal Commissario
liquidatore, che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili e del supporto del Commissario coordinatore della gestione
liquidatoria per la provincia di appartenenza. Al personale trasferito
all'Azienda Calabria Verde si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo
11 della presente legge. Il passaggio del personale delle soppresse comunità
montane presso gli enti di cui al comma 4, lettera b) del presente articolo
acquista efficacia ad ogni effetto di legge a partire dal 01.01.2014.
6. Il Commissario,
prima della redazione del piano di cui al comma 5 del presente articolo,
verifica l'eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale
rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta
regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del
personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le
esigenze di organico dell'Azienda Calabria Verde.
7. Decorso il termine
di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi
dell'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Provvedimento
generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla
manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge
regionale n. 8/2002).
8. I dipendenti delle comunità montane soppresse
ai sensi dell'articolo 2, transitati all'Azienda Calabria Verde ai sensi della
presente legge, a domanda possono essere trasferiti alle Unioni di comuni
montani che si costituiranno ai sensi dell'articolo 19 del decreto legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito con modifiche nella legge 7 agosto 2012, n.135, in
relazione alle funzioni che saranno ad esse eventualmente trasferite.
Art. 4
(Funzioni e organi dell'Azienda Calabria Verde)
1. L'Azienda Calabria
Verde ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello
distrettuale ed esercita:
a) le funzioni
dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura
di liquidazione in corso;
b) le funzioni già
svolte dalle Comunità montane, trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 3,
lettera a), ovvero delegate ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b);
c) le attività
regionali di prevenzione e lotta agli incendi boschivi di cui alla lettera m)
del successivo articolo 5, con l'ausilio dei Consorzi di bonifica di cui alla
legge regionale 23 luglio 2003, n. 11 (Disposizioni per la bonifica e la tutela
del territorio rurale. Ordinamento dei Consorzi di Bonifica) e s.m.i. ed il
supporto della Protezione civile regionale;
d) le attività di
servizio di monitoraggio e sorveglianza idraulica della rete idrografica
calabrese, da svolgersi a tempo pieno, con l'ausilio del personale di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «norme per il reclutamento del personale - presidi
idraulici»).
2. Nell'ambito delle
aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 8, per i compiti di
propria competenza ed in coordinamento con l'Autorità di Bacino regionale e con
gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda Calabria Verde esegue,
altresì, interventi di pertinenza della Regione. volti alla prevenzione e al
risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico anche nelle aree protette
statali e regionali mediante accordi di programma.
3. L'Azienda Calabria
Verde, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta
la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e
attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni
ad essa affidati, compresa la valorizzazione industriale ed energetica della filiera
foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.
4. Restano comunque
escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali
e da questi non conferite o delegate.
5. Sono organi dell'Azienda
Calabria Verde:
a) il Direttore
generale;
b) il Comitato Tecnico
di Indirizzo;
c) il Collegio dei
sindaci.
6. La Giunta
regionale, per il tramite del Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione,
del Dipartimento Bilancio e Patrimonio e del Dipartimento Controlli, esercita
la vigilanza sull'Azienda Calabria Verde.
Art. 5
(Direttore generale)
1. Il Direttore
generale è individuato dalla Giunta regionale tra soggetti aventi i requisiti
per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13
maggio 1996, n. 7 e s.m.i. (Norme sull'ordinamento della struttura
organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata
esperienza dirigenziale almeno quinquennale. Il Direttore generale è nominato
dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore
all'Agricoltura, Foreste e Forestazione ed il relativo incarico è conferito con
contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il Direttore generale
è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli
obiettivi, ai sensi della l.r. n. 7/1996 e s.m.i. Il trattamento economico è
equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta
regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla
retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di
ogni altra indennità.
2. In ogni caso, non
può essere nominato Direttore generale:
a) colui che ha
riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei
mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con
abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
b) colui che è
sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto
obbligatorio in flagranza;
c) colui che è o è
stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di
prevenzione;
d) colui che è
sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
e) colui che si trovi
in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
f) colui che ricopre
incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero
li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
g) colui che ricopre
incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.
3. Il ricorrere di una
delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica
dall'incarico di Direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la
decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un
commissario straordinario.
4. Il Direttore generale
è il legale rappresentante dell'azienda, tiene conto delle indicazioni del
Comitato Tecnico di Indirizzo di cui all'articolo 6, compie gli atti necessari
per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la
gestione complessiva e ne è responsabile.
5. Nell'esercizio
delle sue funzioni, il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore
amministrativo e da un Direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione
dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla
loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla
formazione delle decisioni del Direttore generale medesimo. Il Direttore
amministrativo e il Direttore tecnico sono nominati dal Direttore generale e
scelti tra persone aventi i requisiti ai sensi della legge regionale n. 7/1996
e s.m.i. Il trattamento economico del Direttore amministrativo e del Direttore
tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei
Dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo
stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di
risultato, con esclusione di ogni altra indennità. Il Direttore amministrativo
ed il Direttore tecnico sono soggetti a valutazione dei risultati, in relazione
al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della l.r. 7/1996 e s.m.i..
6. Il Direttore
generale, in particolare, provvede a:
a) deliberare
sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale, adottato ai
sensi dell'articolo 9 della presente legge;
b) attuare il
programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di
attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale 20/1992, (Forestazione, difesa
del suolo e foreste regionali in Calabria);
c) approvare il
bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
d) adottare il
rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
e) proporre alla
Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
f) deliberare in ordine
a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla
gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità
per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio
a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
g) deliberare atti e
contratti, necessari per le attività aziendali;
h) deliberare
sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
i) deliberare sulle
liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali
inerenti il patrimonio immobiliare affidato;
j) formulare richieste
di assegnazione del personale regionale;
k) deliberare su tutti
gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo
(CTI) di cui all'articolo 6 della presente legge;
l) coordinare le
attività dei Direttori, amministrativo e tecnico, ai quali assegna gli
obbiettivi annuali, e nominare i responsabili delle strutture operative
dell'Azienda regionale;
m) attuare il piano
regionale antincendi boschivi, approvato dalla Regione ai sensi della legge n.
353 del 2000 e seguenti, e la progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 38
della I.r. 20/1992.
7. Le deliberazioni di
cui alle precedenti lettere a), b), c), d) ed f) sono soggette all'approvazione
della Giunta regionale, su proposta dei Dipartimenti competenti, previa
trasmissione ai medesimi Dipartimenti da parte dell'Azienda Calabria Verde con
congruo anticipo. Gli atti di cui alle restanti lettere e), g), h), i), j), k),
l) ed m) sono soggetti alla trasmissione ai Dipartimenti di cui all'articolo 4,
comma 6, della presente legge, per l'attività di vigilanza in ragione della
rispettiva competenza.
8. In caso di vacanza
dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale,
le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo. Se l'assenza o
l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.
Art 6
(Comitato Tecnico d'Indirizzo)
1. Il Comitato Tecnico
d'Indirizzo (CTI) supporta la definizione delle linee generali di indirizzo
strategico dell'azienda, vigila sulla loro attuazione e ne verifica il
conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta.
Il Comitato adotta un proprio regolamento entro un mese dall'insediamento.
2. Il CTI è nominato
con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della
materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta regionale,
quattro designati dalle rappresentanze dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative e da queste scelti tra soggetti di comprovata esperienza, uno
designato da UNCEM Calabria. Il CTI dura in carica tre anni.
3. La partecipazione
al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese
effettivamente sostenute e documentate, per un massimo di una seduta mensile.
Art. 7
(Collegio dei sindaci)
1. Il Collegio dei
sindaci è costituito in forma monocratica e composto da un membro effettivo e
da un membro supplente, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti
all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre. Il compenso del
componente supplente del Collegio è consentito esclusivamente in caso di
sostituzione del sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della
sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente
effettivo.
2. Il Collegio
esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e
redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo,
finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il Collegio
esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda,
riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al CTI e alla Giunta
regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale
e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del
collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi
dell'articolo 10 della Legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di
razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20
per cento.
Art. 8
(Distretti territoriali)
1. Su proposta del
Direttore Generale, sentito il CTI che si esprime entro quindici giorni dalla
richiesta decorsi i quali si procede, previo parere obbligatorio e vincolante
della Commissione consiliare competente, da esprimersi entro il termine di 15
giorni dalla data di ricezione, la Giunta regionale, determina l'articolazione
e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia e definisce
la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni
distrettuali in ragione:
a) delle peculiarità
della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi
della l.r. 20/1992;
b) degli indicatori
fisico-geografici, demografici, patrimoniali e socio economici previsti dall'articolo
6 della l.r. 4/1999 e s.m.i., propri dei territori già interessati
dall'esercizio di funzioni delle soppresse Comunità montane;
c) della distribuzione
territoriale della forza lavoro idraulico forestale.
Art. 9
(Organizzazione)
1. L'organizzazione
dell'Azienda Calabria Verde è contenuta in un atto aziendale adottato dal
Direttore generale, nel rispetto delle previsioni normative e di contrattazione
collettiva in materia di relazioni sindacali e previa determinazione del
fabbisogno di personale, approvato dalla Giunta regionale entro 40 giorni
dall'invio da parte del Direttore Generale, previo parere obbligatorio della
Commissione consiliare competente da esprimersi entro il termine di quindici
giorni dalla data di ricezione.
2. L'atto aziendale
definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture
operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8.
3. L'azienda si
articola in tre settori:
a) amministrativo;
b) patrimonio e
servizi forestali;
c) prevenzione,
antincendio boschivo, tutela, conservazione e sorveglianza idraulica.
4. Ciascun settore si
articola in servizi non superiori a due. Il settore c), relativamente alla
sorveglianza idraulica, opera di concerto con l'Autorità di Bacino nei modi
indicati nella deliberazione della Giunta regionale 602/2010.
5. Nelle more
dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'articolo 8 e dei
trasferimenti di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 3 della presente
legge, il Direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, anche in
ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia. L'atto
aziendale provvisorio, perde ogni efficacia con l'adozione dell'atto aziendale
definitivo.
Art. 10
(Bilanci e rendiconti)
1. I bilanci e i
rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità
della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica
per centri di costo.
Art. 11
(Personale)
1. La pianta organica
dell'Azienda Calabria Verde è coperta mediante il personale:
a) transitato
dall'AFOR, in liquidazione: personale di cantiere con CCNL UNCEM - Parte Operai
- per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico forestale ed idraulico
agraria; personale impiegatizio di cui alla delibera della Giunta regionale n.
281/2004 con CCNL UNCEM - Parte Impiegati - per gli addetti ai lavori di
sistemazione idraulico forestale ed idraulico agraria; personale impiegatizio
con CCNL del comparto regioni ed autonomie locali;
b) transitato dalle
Comunità montane soppresse;
c) trasferito o
comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio;
d) transitato
dall'AFOR, in liquidazione: personale di cui alla legge regionale 28 dicembre
2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n.
31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici») ai sensi e
per gli effetti dell'articolo 4 comma d) della presente legge.
2. Ciascun dipendente
comunque transitato alle dipendenze dell'Azienda rimane sottoposto al regime
contrattuale in essere al momento della approvazione della presente legge.
3. Sin dall'adozione
dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 9, comma 5, e dalla prima
regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono
attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda Calabria Verde e non
riproducono automaticamente incarichi, anche di cantiere, e posizioni
organizzative, comprese quelle di livello dirigenziale, già assegnati al
medesimo personale negli enti di provenienza, fatte salve qualifiche contrattuali
proprie del personale stesso ed i livelli retributivi in godimento alla data di
pubblicazione della presente legge, con riferimento alla retribuzione base e
tabellare, nonché l'anzianità di servizio maturata alla data medesima. Il
personale di cui al precedente comma 1, lettera a) a carico del Piano Attuativo
di Forestazione anno 2013, capitolo 12 punto 3 delle previsioni di spesa,
all'entrata in vigore della presente legge transita in un ruolo regionale a
parte, conservando l'originario regime contrattuale, il cui onere finanziario
permane a carico dei Piani annuali di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b)
della presente legge.
4. Sino
all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda Calabria Verde non
può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o
modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può
procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del
personale cessato dal servizio, secondo la legislazione vigente, le percentuali
stabilite in materia di turn over e
compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate.
Art. 12
(Risorse)
1. Per la
realizzazione dei fini istituzionali, l'Azienda Calabria Verde gestisce anche i
relativi progetti da realizzare con l'impiego delle risorse, di competenza dei
settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione
comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole, e di quelle che risulteranno
disponibili nell'ambito della programmazione comunitaria 2014-2020.
2. A decorrere dall'1
gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettante all'Azienda
Calabria Verde per la forestazione e per le politiche della montagna, per gli
interventi di cui all'articolo 2 della l.r. 20/1992, non può superare
l'aliquota del 3,5 per cento del relativo costo.
3. I commi 5 e 8
dell'articolo 28 della l.r. 7/2006 sono
abrogati.
4. Gli utili netti di
gestione risultanti dal conto economico di esercizio e, in particolare, quelli
derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale
legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale
regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r.
20/1992, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a
titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e,
per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al
ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal
commissario liquidatore.
5. La determinazione
delle quote di cui al comma 4, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, su
proposta del direttore generale dell'Azienda Calabria Verde.
6. I risparmi di spesa
derivanti dalle disposizioni della presente legge concorrono al ripianamento
della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal Commissario
liquidatore.
Art. 13
(Disposizioni transitorie e finali)
1. In fase di prima
applicazione della presente legge, il Direttore generale dell'Azienda Calabria
Verde:
a) è nominato entro
trenta giorni dall'entrata in vigore;
b) predispone, entro
quaranta giorni dalla nomina, l'atto aziendale di cui all'articolo 9, comma 5;
il piano annuale per l'anno 2014, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b);
il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2014, di cui all'articolo 5,
comma 6, lettera c).
2. Entro centoventi
giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale
dell'Azienda Calabria Verde adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma
1, della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e
riordino della spesa pubblica regionale), con le modalità e per gli obiettivi
ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2014, un risparmio di almeno
il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta
nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.
3. Le funzioni di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d), sono esercitate dall'Azienda Calabria
Verde a decorrere dall’1 gennaio 2014, data a partire dalla quale l'Azienda
Calabria Verde acquisisce di diritto la piena operatività gestionale.
4. Dalla data di
pubblicazione della presente legge regionale decade di diritto il Commissario
liquidatore dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della
legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di
tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale
per l'anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) ed il
relativo contratto a tempo determinato cessa di avere efficacia. Entro dieci
giorni dalla pubblicazione della presente legge regionale, con decreto del
Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è nominato,
con scadenza al 31 dicembre 2014, il nuovo Commissario liquidatore dell'Azienda
forestale della Regione Calabria (AFOR). Nelle more di tale nomina si applica
l'articolo 6 della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39 (Disciplina della
proroga degli organi amministrativi e delle nomine di competenza regionale.
Abrogazione della legge regionale 5 agosto 1992, n. 13). La procedura di
liquidazione dovrà essere definitivamente conclusa entro il 31 dicembre 2014.
5. Fino al passaggio
di funzioni di cui al precedente comma 3, secondo quanto predisposto con il
piano di trasferimento di cui al comma 6, lettera a) del presente articolo, il
Commissario liquidatore nominato ai sensi del comma 4, oltre alle funzioni
finalizzate alla liquidazione, esercita le attività aziendali di cui
all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) e d), avvalendosi delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili.
6. Il commissario
liquidatore dell'AFOR:
a) entro trenta giorni
dalla nomina di cui al comma 4, predispone il piano di trasferimento, in favore
dell'Azienda Calabria Verde, delle funzioni, delle risorse patrimoniali,
strumentali e finanziarie e del personale ancora in forza alla data del
31.12.2013 che non è possibile collocare in quiescenza entro tale data, nel
rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2012. Tale
trasferimento investe tutte le funzioni, le risorse ed il personale non
strettamente necessari alla gestione liquidatoria dell'Afor ed ha la decorrenza
dì cui al comma 3 del presente articolo;
b) entro sessanta
giorni dalla nomina di cui al comma 4, trasmette alla Giunta regionale, che lo
approva previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente, un
piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto
all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le
modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo
transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale. Il piano deve
prevedere che le risorse finanziarie disponibili e le poste attive siano
destinate alla copertura delle poste passive ed al ripiano di ogni debito
dell'Afor. Il piano deve prevedere, inoltre, che le poste ed i residui attivi,
eventualmente ancora presenti dopo tale ripiano, siano acquisite dal bilancio
della Regione Calabria.
7. In nessun caso, nel
corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare
sull'Azienda Calabria Verde.
8. Conclusa la
liquidazione, il Commissario liquidatore dell'AFOR trasmette alla Giunta regionale
un bilancio finale della liquidazione, la quale a sua volta lo trasmette alla
Commissione consiliare competente per il preventivo parere obbligatorio. La
Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della
liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie
alla chiusura della stessa liquidazione.
9. L'approvazione del
bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il
trasferimento all'Azienda Calabria Verde delle risorse strumentali e finanziarie
residue, nonché, del personale impiegato nella gestione liquidatoria, nel
rispetto del regime contrattuale in essere alla data dell'entrata in vigore
della presente legge.
10. Sono abrogati i
commi 2, 6, 7, 7bis, 7ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007, nonché
tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della
presente legge.
11. Tutte le
disposizioni della l.r. 20/1992, riguardanti l'AFOR e non incompatibili con
quelle della presente legge, si applicano all'Azienda Calabria Verde. Tutte le
disposizioni della l.r. 4/1999 e s.m.i., riguardanti le funzioni già esercitate
dalle soppresse Comunità Montane in materia di forestazione e di politiche
della montagna, non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano
all'Azienda Calabria Verde.
12. Nell’ambito del
trasferimento di cui al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007, così come
modificato dall'articolo 11, comma 12, della legge regionale 20 dicembre 2012,
n. 66 (Istituzione dell'Azienda regionale per lo sviluppo dell'agricoltura e
disposizioni in materia di sviluppo dell'agricoltura), il Commissario
liquidatore dell'Azienda per lo sviluppo ed i servizi in agricoltura
(A.R.S.S.A.), posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della l.r.
9/2007, nel trasferire
all'Azienda Calabria Verde il personale preposto al Polo Soprassuoli Boschivi
già facente parte del patrimonio dell'A.R.S.S.A. trasferisce, altresì, le
risorse finanziarie alla remunerazione del personale in questione, compresi gli
accantonati per gli oneri previdenziali.
Art. 14
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti
dall'attuazione dell'articolo 3, quantificati in euro 250.000,00 si provvede
per l'anno in corso mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB
3.2.04.04 - capitolo 32040409 - dello stato di previsione della spesa del
bilancio per l'anno 2013, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità
finanziaria di cui al comma 1 è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza
della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.04 dello stato di previsione della spesa
del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le
conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge
regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
3. Agli oneri
derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, decorrenti dal
1° gennaio 2014, si provvede annualmente con le rispettive leggi regionali di
approvazione del bilancio di previsione e leggi finanziarie di accompagnamento,
nonché con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda
Calabria Verde, per come previsto dal comma 4 dell'articolo 12.
4. Agli oneri
derivanti dall'attuazione dell'articolo 13, comma 1, lettera a), dell'articolo
5 comma 5, quantificati in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso
mediante riduzione della disponibilità esistente all'UPB 3.2.04.05 - capitolo
2233211 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2013,
che viene ridotta del medesimo importo.
5. La disponibilità
finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso
ponendo la competenza della spesa a carico dell'UPB 3.2.04.05 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2013. La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10
della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Art. 15
1. La presente legge
entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto
obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della
Regione Calabria.
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NUOVA AGENZIA REGIONALE PER GESTIRE, RAZIONALIZZARE E VALORIZZARE IL PATRIMONIO
FORESTALE CALABRESE
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