lunedì 17 ottobre 2011

DIRITTI e LAVORO

Il diritto alla retribuzione del lavoro è tutelato direttamente dalla nostra Carta Costituzionale (ex art. 36) oltre che dall’art. 2099 del Codice Civile. Inutile aggiungere che la legge impone al datore di lavoro di rispettare i vincoli contrattuali, compresa la data di erogazione dello stipendio.
Il legislatore, in caso di ritardato pagamento delle mensilità riconosce una triplice forma di
“tutela”: a) la corresponsione degli interessi maturati dalla scadenza al saldo (circa il 3%); b) il ristoro dei danni derivanti dalla svalutazione monetaria (la rivalutazione monetaria viene calcolata sulla base dell’indice dei prezzi elaborato dall’Istat per la scala mobile per i lavoratori dell’industria); c) in ultimo, anche se in via residuale e potenziale, il lavoratore che riceve lo
stipendio in ritardo può richiedere anche il risarcimento dei danni morali derivanti da una situazione di disagio ed incertezza causate dal comportamento doloso del datore di lavoro (si pensi al caso del disagio creato al lavoratore che non riesca a pagare la rata di un mutuo).



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